Art. 52 Codice deontologico forense. Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti.
ARTICOLO 52 Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.