Art. 66 Codice deontologico forense. Pluralitą di azioni nei confronti della controparte.

ARTICOLO 66 Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.