Art. 14. Codice di deontologia medica. Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure.

Art. 14 – Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure.

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: • l’adesione alle buone pratiche cliniche; • l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; • lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; • la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.