Art. 15. Codice di deontologia medica. Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali.

Art. 15 – Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali.

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione 
Codice di Deontologia Medica 201814
per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.