Art. 27. Codice di deontologia medica. Libera scelta del medico e del luogo di cura.

Art. 27 – Libera scelta del medico e del luogo di cura.

La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.