Art. 39. Codice di deontologia medica. Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza.

Art. 39 – Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza.

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita. Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.