Art. 53. Codice di deontologia medica. Rifiuto consapevole di alimentarsi.

Art. 53 – Rifiuto consapevole di alimentarsi.

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.