Art. 57. Codice di deontologia medica. Divieto di patrocinio a fini commerciali.

Art. 57 – Divieto di patrocinio a fini commerciali.

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.