Art. 59. Codice di deontologia medica. Rapporti con il medico curante.

Art. 59 – Rapporti con il medico curante.

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca. Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi  gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative. Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.