Art. 64. Codice di deontologia medica. Rapporti con l’Ordine professionale.

Art. 64 – Rapporti con l’Ordine professionale.

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento. Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività. Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.  Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.