Art. 67. Codice di deontologia medica. Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione.
Art. 67 – Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione.
Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.