Art. 74. Codice di deontologia medica. Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Art. 74 – Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie.
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell’anonimato.