Art. 21. Codice di giustizia contabile. Astensione.

Art. 21 – Astensione.

 

1. Al giudice contabile [e al pubblico ministero]  si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori (1).   

__________________

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.