Art. 12. Codice di giustizia contabile. Ufficio del pubblico ministero.

Art. 12 – Ufficio del pubblico ministero.

 

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione (1).

2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

__________________

(1) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.