Art. 35. Codice di giustizia contabile. Uso della lingua italiana. Interrogazione della persona sorda o muta.
Art. 35 – Interrogazione della persona sorda o muta.
1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.