Art. 6. Codice di giustizia contabile. Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'.

Art. 6 – Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'.

 

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche  per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali (1).

4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri (2).

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.