Art. 10. Codice di giustizia sportiva. Sanzione della perdita della gara.

Art. 10 Sanzione della perdita della gara. 

1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare  svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la  perdita della gara stessa con il punteggio di 0?3 e di 0?6 per le gare di calcio a cinque o con il  punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più  favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4,  comma 1. 

2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili  ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano  comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La  società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in  classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la  situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle  sanzioni di  cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono  di  particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f). 

3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la  responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe. 

4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in  campo  nei  termini  previsti,  comporta  la  sanzione  di  cui  al  comma  1  e  la  ulteriore  penalizzazione di un punto in classifica. 

5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono  valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in  quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal  caso, gli organi di giustizia sportiva possono: 

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra  sanzione disciplinare; 

b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; 

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; 

d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la  ripetizione ovvero la effettuazione. 

6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1,  lettera d) e all'art. 67, alla società che: 

a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per  prendervi parte; 

b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non  abbiano titolo; 

c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. 

7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute  nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui  gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella  distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque. 

8.  Non  si  applica  la  sanzione  della  perdita  della  gara,  fatte  salve  le  eventuali  sanzioni  disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF,  è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione  prima della gara siano insufficienti.   

9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la  ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.