Art. 114. Codice di giustizia sportiva. Procedimento innanzi al Tribunale federale.

Art. 114  Procedimento innanzi al Tribunale federale.

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica  vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata  dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello  nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i  Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello. 

2.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  dell'atto  di  deferimento,  il  Presidente  del  Tribunale  federale competente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale  dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione e dispone la notificazione dell’avviso di  fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati  presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il  dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati  possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono  presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. 

3. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla  Sezione disciplinare del Tribunale federale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione disciplinare di abbreviare il  termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di  prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di  difesa. 

4. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di  individuazione  e  di  recapito  dei  medesimi  nonché  i  capitoli  di  prova.  I  testimoni  sono  convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le  liste testimoniali. 

5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono  stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il  rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti  deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi. 

6. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia  gestionale  ed  economica,  la  stampa  e  il  pubblico  possono  essere  ammessi  a  seguire  lo  svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un  apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può  essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente nei casi in cui  ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale. Del dibattimento va redatto succinto  verbale. 

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 49, comma 2 che non abbiano esercitato la  facoltà di ricorso, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale  federale  per  essere  ammessi  a  partecipare  al  dibattimento.  Il  Tribunale  federale  decide  sull'istanza  subito  dopo  l'apertura  del  dibattimento  stesso.  La  reiezione  dell'istanza  per  carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio  di secondo grado. 

8. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione  delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se  necessario, della Procura federale.  

9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il  Tribunale  federale  rimette  senza  indugio  gli  atti  alla  Procura  federale,  sospendendo,  se  necessario, il giudizio in corso. 

 
10. Le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale  e alla Procura federale.