Art. 116. Codice di giustizia sportiva. Procura federale.

Art. 116  Procura federale. 

1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle  attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping. 

2. L’ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di uno o più Procuratori  aggiunti e di Sostituti Procuratori eventualmente anche assegnati alle  Sezioni interregionali  previste dall'art. 117. Uno dei Procuratori aggiunti è il Procuratore federale interregionale e  svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni interregionali. 

3. Il numero dei Procuratori aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le  previsioni dello Statuto. 

4.  I  Procuratori  aggiunti  e  i  Sostituti  Procuratori  coadiuvano  il  Procuratore  federale;  i  Procuratori aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni interregionali coadiuvano il  Procuratore federale interregionale. I Procuratori aggiunti ed i Procuratori aggiunti alle Sezioni  interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore federale ed il Procuratore  federale interregionale in caso d’impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici  settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. 

5. La Procura federale si avvale di collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente  attività inquirente.