Art. 117. Codice di giustizia sportiva. Articolazioni territoriali della Procura federale.

Art. 117  Articolazioni territoriali della Procura federale. 

1. La Procura federale è articolata in Sezioni interregionali. In particolare:  a) Sezione interregionale dell’area nord che ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte,  Val D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;  b) Sezione interregionale dell’area centro che ha competenza per le regioni Emilia?Romagna,  Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna;  c) Sezione interregionale dell’area sud che ha competenza per le regioni Abruzzo, Molise,  Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.   

2. Le Sezioni interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore federale interregionale, il  quale si avvale del Procuratore aggiunto, dei Sostituti e dei collaboratori assegnati alla singola  sezione dal Consiglio federale.   

3. Le Sezioni interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti  nei  procedimenti  di  competenza  dei  Tribunali  federali  territoriali  compresi  nell’area  di  rispettiva competenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova  televisiva relativi a qualsiasi competizione che restano affidate esclusivamente al Procuratore  federale, ai Procuratori aggiunti, ai Sostituti procuratori ed ai collaboratori a ciò delegati.   

4. Nelle materie di competenza, il Procuratore federale interregionale esercita le funzioni  direttamente o a seguito di trasmissione del fascicolo da parte del Procuratore federale.  

5. Il Procuratore federale interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni  degli organi di giustizia sportiva relative ai deferimenti di sua competenza individuati dal  comma 3. 

6. Il Procuratore federale decide su eventuali questioni di competenza territoriale che incidano  sulle funzioni delle Sezioni interregionali e può stabilire, anche in deroga al disposto del  precedente comma 3, per ragioni organizzative o funzionali, di svolgere direttamente o per il  tramite di Procuratori federali aggiunti, Sostituti procuratori e collaboratori a ciò delegati, le  funzioni di loro competenza relative ad ogni procedimento. 

7. I provvedimenti delle Sezioni interregionali della Procura federale destinati alla Procura  Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza al Procuratore federale.