Art. 118. Codice di giustizia sportiva. Azione del Procuratore federale.

Art. 118  Azione del Procuratore federale. 

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati,  affiliati  e  degli  altri  soggetti  legittimati,  quando  non  sussistono  i  presupposti  per  l’archiviazione. 

2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie  presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta  identificazione del denunciante. 

3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né  interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 

4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura  federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 

5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale  nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati  appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è  stato commesso l'illecito.