Art. 119. Codice di giustizia sportiva. Svolgimento delle indagini.

Art. 119  Svolgimento delle indagini. 

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni  statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. 

2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità  prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in  conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo  svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile. 

3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua  ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita  di propria iniziativa. 

4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del  fatto o dell’atto rilevante. 

5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport  autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la  Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a  venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione. 

6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.  Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura  della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. 

7.  In  caso  di  convocazione  per  audizione  della  persona  sottoposta  a  indagini,  l'atto  di  convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il  diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. 

8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono  inutilizzabili.