Art. 12. Codice di giustizia sportiva. Poteri disciplinari.

Art. 12 Poteri disciplinari. 

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari,  tenendo  conto  della  natura  e  della  gravità  dei  fatti  commessi  e  valutate  le  circostanze  aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 

2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 

3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il  profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.