Art. 122. Codice di giustizia sportiva. Richiesta di archiviazione.

Art. 122  Richiesta di archiviazione. 

1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o  quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti  non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non  costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. 

2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento,  comunica  entro  dieci  giorni  alla  Procura  generale  dello  sport  il  proprio  intendimento  di  procedere  all’archiviazione.  Ferme  le  attribuzioni  di  questa,  dispone  l’archiviazione  con  determinazione succintamente motivata. 

3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti  sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che  abbiano presentato denuncia. 

4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta  d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore  federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano  idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato. 

5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il  giudizio  penale,  il  diritto  di  sanzionarli  si  prescrive  entro  il  termine  dell’ottava  stagione  sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la  violazione.