Art. 126. Codice di giustizia sportiva. Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento.

Art. 126  Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento.

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è  stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di  accordo  trasmessa  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  alla  segreteria  della  Procura  federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura  oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio  agli effetti degli illeciti ipotizzati.   

2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso  in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori  diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 

3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta  di  accordo,  informa  il  Procuratore  generale  dello  sport  il  quale,  entro  dieci  giorni,  può  formulare rilievi. 

4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale,  il  quale,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  sentito  il  Consiglio  federale,  può  formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla  congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del  Procuratore generale dello Sport.   

5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e  l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta,  in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della  corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine  perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.   

6.  Nel  caso  in  cui  non  sia  data  completa  esecuzione  dell'accordo,  la  Federazione,  su  comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo  con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la  Procura federale procede per quanto di sua competenza. 

7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza  che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie  sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo  svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque  un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.