Art. 127. Codice di giustizia sportiva. Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento.

Art. 127  Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento. 

1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento  della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura  federale  per  chiedere  all'organo  giudicante  l'applicazione  di  una  sanzione  ridotta  o  commutata, indicandone la specie e la misura. 

2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso  in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori  diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 

3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle  parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. 

4.  L’efficacia  dell’accordo  comporta  ad  ogni  effetto  la  definizione  del  procedimento  nei  confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie  in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.   

5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del  competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di  concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone  comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il  CONI. 

6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni  successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta. 

7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza  che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie  sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo  svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque  un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.