Art. 129. Codice di giustizia sportiva. Rapporti con l'Autoritą giudiziaria.

Art. 129  Rapporti con l'Autorità giudiziaria. 

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per  l’Ufficio del Pubblico ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale  affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente. 
 
2.  Qualora  la  Procura  della  Repubblica  trasmetta  risultanze  del  procedimento  penale  al  Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo  consentito da ciascuna fase del procedimento. 

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che, presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero  altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per  lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il  tramite della Procura generale dello sport. 

4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di detti atti o  documenti per l’esercizio delle specifiche attribuzioni del Codice CONI. In caso di accoglimento  della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti  ricevuti al Procuratore federale.