Art. 13. Codice di giustizia sportiva. Circostanze attenuanti.

Art. 13 Circostanze attenuanti. 

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile  una o più delle seguenti circostanze: 

a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; 

b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento,  unitamente all'azione o omissione del responsabile; 

c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'infrazione,  prima  del  giudizio;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 

e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o  l'accertamento di illeciti disciplinari. 

2.  Gli  organi  di  giustizia  sportiva  possono  prendere  in  considerazione,  con  adeguata  motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della  sanzione. 

3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi  dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma  1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà  della circostanza attenuante.