Art. 137. Codice di giustizia sportiva. Sanzioni.

Art. 137  Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata  inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione  nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, della  squadra  nella  quale  militava  quando  è  avvenuta  l'infrazione  che  ha  determinato  il  provvedimento. 

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso  dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata  senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica  sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio  comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.  Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. 

3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i  seguenti provvedimenti disciplinari:  a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici  giorni;  b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;  erate illeciti sl campo di gioco per una giornata di gara;  d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti  ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del  calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore  per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro  150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e  regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.