Art. 138. Codice di giustizia sportiva. Giudice competente e gradi di giudizio.

Art. 138  Giudice competente e gradi di giudizio. 

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:  a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e  locali;  b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni  di primo grado del Giudice sportivo. 

 2.  Il  Tribunale  federale  a  livello  territoriale  ha  competenza  per  i  campionati  e  le  altre  competizioni organizzate dal Comitato regionale. 

3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino?Alto Adige è  articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con  competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni  organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano. 

4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della  Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura  federale, sono giudicate:  a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;  b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo  grado del Tribunale federale.