Art. 18. Codice di giustizia sportiva. Recidiva.

Art. 18 Recidiva.

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati  della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per  fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della  stessa  natura  nella  medesima  stagione  sportiva,  è  applicato  un  aumento  della  pena  determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 

2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l),  m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva  successiva.