Art. 19. Codice di giustizia sportiva. Esecuzione delle sanzioni.

Art. 19  Esecuzione delle sanzioni.

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione  diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione. 

2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche  se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un  provvedimento di sospensione cautelare. 

3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui  confronti  siano  stati  adottati  provvedimenti  disciplinari  a  termine,  non  possono  svolgere  
alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente  scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del  recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al  presente comma comporta l’aggravamento della sanzione. 

4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia  sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati  regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si  considerano  tra  loro  distinte  in  ragione  delle  diverse  Leghe  organizzatrici  delle  singole  manifestazioni.   

5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché  per le gare di spareggio?promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto  capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni  inflitte dall’organo di giustizia sportiva. 

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle  Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle  Coppe Regioni.

 7. Per le sole gare di play?off e play?out delle Leghe professionistiche: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; 

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara  successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che  non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play?off e play?out devono essere  scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e  7. 

8. Per le sole gare di play?off e play?out della LND: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; 

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara  successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle  gare  di  play?off  e  play?out  dei  campionati  nazionali  della  Divisione  calcio  a  cinque  non  determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in  tutto o in parte nelle gare di play?off e play?out devono essere scontate, anche per il solo  residuo, nelle eventuali gare di spareggio?promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art.  21, comma 6. 

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo  sopra  descritti  divengono  inefficaci  al  termine  della  stagione  sportiva.  Le  medesime  ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i  calciatori  sono  trasferiti  ad  altre  società  appartenenti  a  Lega  diversa.  Limitatamente  ai  campionati  organizzati  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti  (LND)  e  dal  Settore  per  l’attività  giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della  stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante  nello stesso o in diverso campionato.