Art. 21. Codice di giustizia sportiva. Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici.

Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici.

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a  partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto  dall'art. 137, comma 2.   

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la  sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione  che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando  quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e  7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.   

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è  precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto  comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9.   

4.  Le  gare,  con  riferimento  alle  quali  le  sanzioni  a  carico  dei  calciatori  e  dei  tecnici  si  considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della  classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3?0 o 6?0 ai  sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli  organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta  la  squalifica  nella  gara  immediatamente  successiva  alla  pubblicazione  del  provvedimento  definitivo.  Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il  calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di  scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.   

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non  poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata  e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.   

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva  in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o  nelle stagioni successive.   

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata  inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o  categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del  campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al  comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova  società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4  e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella  successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia  in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della  Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A  e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono  state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.  Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi  dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare  ufficiali la prima squadra della nuova attività.   

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai  calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.   

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere,  per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare  sono  loro  preclusi,  in  occasione  delle  gare,  la  direzione  con  ogni  mezzo  della  squadra,  l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di  gioco e degli spogliatoi.   
10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per  almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto  disposto dall'art. 19, comma 3.