Art. 22. Codice di giustizia sportiva. Doveri generali di comportamento e riservatezza.

Art. 22 Doveri generali di comportamento e riservatezza.

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che  riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto  obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.   

2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto  divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della  giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA. 

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui  all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g),  h).   

4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o  locali  nella  propria  disponibilità,  a  titolo  di  possesso  come  definito  e  disciplinato  dalla  normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1,  lettere a), b), c), g).