Art. 23. Codice di giustizia sportiva. Dichiarazioni lesive.

Art. 23 Dichiarazioni lesive.

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o  rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del  CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. 

2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i  destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può  essere conosciuta da più persone. 

3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la  reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica  struttura,  all’autore  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1  si  applica  l’ammenda  da  euro  2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si  applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h). 

4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:  a)  la  gravità,  le  modalità  e  l’idoneità  oggettiva  delle  dichiarazioni,  anche  in  relazione  al  soggetto  da  cui  provengono,  ad  arrecare  pregiudizio  all’istituzione  federale  o  a  indurre  situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;  b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che  abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;  c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la  regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza  delle procedure di designazione. 

5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e  tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 

6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore  delle  dichiarazioni.  Costituisce  circostanza  attenuante  la  pubblica  dissociazione  dalle  dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi  eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.