Art. 24. Codice di giustizia sportiva. Divieto di scommesse e obbligo di denuncia.

Art. 24 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia.

1.  Ai  soggetti  dell'ordinamento  federale,  ai  dirigenti,  ai  soci  e  ai  tesserati  delle  società  appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,  direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad  oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della  UEFA. 

2.  Ai  soggetti  dell'ordinamento  federale,  ai  dirigenti,  ai  soci  e  ai  tesserati  delle  società  appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o  accettare  scommesse,  direttamente  o  indirettamente,  presso  i  soggetti  non  autorizzati  a  riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito  della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare  scommesse,  direttamente  o  indirettamente,  presso  soggetti  autorizzati  a  riceverle  relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre. 

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento  federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o  della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità  diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche  congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art.  8, comma 1, lettere g), h), i), l). 

5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o  persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2,  hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di  tale  obbligo  comporta per  i  soggetti  di  cui  all'art.  2  la  sanzione  della  inibizione  o  della  squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.