Art. 25. Codice di giustizia sportiva. Prevenzione di fatti violenti.
Art. 25 – Prevenzione di fatti violenti.
1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
4. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f).
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).
6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire
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a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f).
7. Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.
8. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all’art. 9, comma 1, lettere c) e g).
9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.
10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9.