Art. 25. Codice di giustizia sportiva. Prevenzione di fatti violenti.

Art. 25 Prevenzione di fatti violenti.

1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla  costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori,  salvo  quanto  previsto  dalla  legislazione  statale  vigente.  Per  tale  violazione  si  applica  la  sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le  società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro  3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di  disputare una o più gare a porte chiuse. 

2.  Le  società  sono  tenute  all'osservanza  delle  norme  e  delle  disposizioni  emanate  dalle  pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni  altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale  pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di  disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose  o  incitanti  alla  violenza.  Esse  sono  altresì  responsabili  per  cori,  grida  e  ogni  altra  manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o  indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 

4. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di  cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva,  sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze  del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f). 

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni  previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori  di  fatti  violenti,  anche  fuori  dallo  stadio.  L'inosservanza  della  presente  disposizione  è  sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b). 

6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti,  tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire 
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a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società  concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma  2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al  comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti  appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano  anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata  la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f). 

7. Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società,  soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1 e  alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre  sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro  15.000,00. 

8. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che,  pubblicamente,  anche  con  il  mezzo  televisivo,  radiofonico  o  nel  corso  di  esternazioni  comunque  rese  agli  organi  di  stampa,  hanno  comportamenti  o  rilasciano  dichiarazioni,  direttamente  o  indirettamente,  idonei  a  costituire  incitamento  alla  violenza  ovvero  a  costituirne  apologia,  sono  puniti,  secondo  le  categorie  di  appartenenza,  con  le  sanzioni,  applicate anche cumulativamente, di cui all’art. 9, comma 1, lettere c) e g). 

9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è  fatto  divieto  di  avere  interlocuzioni  con  i  sostenitori  o  di  sottostare  a  manifestazioni  e  comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino  offesa,  denigrazione,  insulto  per  la  persona  o  comunque  violino  la  dignità  umana.  In  caso  di  violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito  professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la  sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni  in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in  ambito di Lega Pro. 

10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori  che  non  facciano  parte  di  associazioni  convenzionate  con  le  società.  Dette  convenzioni,  stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la  L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono  essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione  delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9.