Art. 27. Codice di giustizia sportiva. Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Art. 27 Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso

 alle manifestazioni calcistiche.

1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione  dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:  a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto  con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti  per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino  taluno di detti principi; 
b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del  medesimo codice;  c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei  fatti e delle condotte, dell'istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo  di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo. 

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell'inizio della stagione  sportiva,  le  società  incorrono  nella  sanzione  dell'ammenda  nelle  seguenti  misure:  euro  200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;  euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C. 

3. In caso di mancata applicazione dell'istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di  regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società  incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in  ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in  ambito di Serie C. 

4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la  applicazione  del  codice  di  regolamentazione  della  cessione  dei  titoli  di  accesso  alle  manifestazioni  calcistiche,  il  quale,  a  richiesta,  pone  gli  atti  a  disposizione  della  Procura  federale.