Art. 28. Codice di giustizia sportiva. Comportamenti discriminatori.

Art. 28 Comportamenti discriminatori.

1.  Costituisce  comportamento  discriminatorio  ogni  condotta  che,  direttamente  o  indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,  lingua,  sesso,  nazionalità,  origine  anche  etnica,  condizione  personale  o  sociale  ovvero  configura  propaganda  ideologica  vietata  dalla  legge  o  comunque  inneggiante  a  comportamenti discriminatori. 

2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per  almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e  con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico,  con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.   

3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono  una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a  quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g)  nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 

4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte  dei  propri  sostenitori  di  disegni,  scritte,  simboli,  emblemi  o  simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano,  per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di  prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora  alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere  inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e  le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla  prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di  almeno  euro  1.000,00  per  le  società  dilettantistiche,  si  applicano,  congiuntamente  o  disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e  rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1,  lettere d), e), f), g), i), m). 

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti,  tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire  a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della  società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2,  comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4. 

6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della  stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei  sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8,  comma 1, lettera b). 

7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari  di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la  sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la  società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre  nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella  inflitta per la nuova violazione.