Art. 29. Codice di giustizia sportiva. Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

Art. 29 Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.   

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli  articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:  a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e  di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi,  avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;  b)  la  società  ha  concretamente  cooperato  con  le  Forze  dell’ordine  e  le  altre  Autorità  competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo  in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;  c)  la  società  ha  concretamente  cooperato  con  le  Forze  dell'ordine  e  le  altre  Autorità  competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante  l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video?sorveglianza;  d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte,  simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di  discriminazione;  e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte  espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 

2.  La  responsabilità  della  società  per  i  comportamenti  tenuti  dai  propri  sostenitori  in  violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più  circostanze di cui al comma 1.