Art. 30. Codice di giustizia sportiva. Illecito sportivo e obbligo di denuncia.

Art. 30 Illecito sportivo e obbligo di denuncia.   

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo  svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque  un vantaggio in classifica. 

2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che  consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne  sono responsabili. 


3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto  è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l),  salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 

4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è  punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l),  m). 

5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la  sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e  con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00. 

6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il  risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito. 

7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o  persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal  presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato  adempimento  di  tale  obbligo  comporta  per  i  soggetti  di  cui  all'art.  2  la  sanzione  della  inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad  euro 30.000,00.