Art. 31. Codice di giustizia sportiva. Violazioni in materia gestionale ed economica.

Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica. 

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione  materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva,  dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri  organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio  delle  licenze  UEFA  e  FIGC,  ovvero  il  fornire  informazioni  mendaci,  reticenti  o  parziali.  Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la  normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle  decisioni  degli  organi  federali  competenti  in  materia.  Salva  l’applicazione  delle  più  gravi  sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché  delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente  articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione  dell’ammenda con diffida. 

 
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi  ovvero  mediante  qualsiasi  altra  attività  illecita  o  elusiva,  tenta  di  ottenere  od  ottenga  l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle  disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h),  i), l).   

3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi,  premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da  uno  a  tre  volte  l'ammontare  illecitamente  pattuito  o  corrisposto,  cui  può  aggiungersi  la  penalizzazione di uno o più punti in classifica. 

4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale  Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei  propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti  con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è  punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 

5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94  ter,  comma  8  e  94  quinquies,  comma  9  delle  NOIF,  comporta,  oltre  alla  revoca  del  tesseramento, le seguenti sanzioni:  a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di  punti  in  classifica  e,  nei  casi  più  gravi,  la  retrocessione  all'ultimo  posto  in  classifica  del  campionato di competenza;  b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore  a due anni;  c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 

6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies,  comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi  Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla  Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a  carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in  classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta  giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND  per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 

7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva  che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della  inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 

 8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi,  premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica  di durata non inferiore a un mese. 

9.  L’inosservanza  dei  divieti  di  cui  all'art.  16  bis,  comma  1  delle  NOIF  comporta,  su  deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:  a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella  misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio  nazionale;  b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art.  9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. 

10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e  società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a  carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella  misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.   11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati  dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali,  ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento,  l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in  casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per  i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).