Art. 32. Codice di giustizia sportiva. Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari.

Art. 32 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti,

 cessioni e controlli societari. 

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui  all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla  cessione  di  contratto  o  al  tesseramento  di  calciatori  e  tecnici,  salvo  che  avvengano  nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di  avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o  squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.  
 
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori  devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 

3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui  all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.   

4. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei  divieti  e  delle  prescrizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applica  una  sanzione  non  inferiore  all’ammenda.

 5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati  dalle  disposizioni  federali  in  materia  di  controllo  delle  società  professionistiche  o  di  ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni  inadempimento,  con  le  sanzioni  previste  dalle  medesime  disposizioni  federali  ovvero,  in  mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. 

6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e  di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102,  comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del  valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2,  l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo. 

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa  attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti,  tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di  compiere  ovvero  consentano  che  altri  compiano  atti  volti  ad  ottenere  attestazioni  o  documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di  ingresso  in  Italia  e  di  tesseramento  di  calciatori  extracomunitari,  ne  sono  responsabili  applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le  società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto  falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 

8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai  sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui  all’art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della  società ai sensi dell’art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni  all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).  


9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti  responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della  squalifica per un periodo non inferiore a due anni.   

10.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  incentivazione  e  promozione  dei  giocatori locali comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui  all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.   

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne  interrompano l’esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari,  punita con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all’art. 9,  comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).  12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si  applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.