Art. 33. Codice di giustizia sportiva. Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera.

Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi 

e Fondo di fine carriera.

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei  tesserati,  lavoratori  dipendenti  e  collaboratori  addetti  al  settore  sportivo,  con  contratti  ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:  a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte  prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.  8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta  sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali  per la medesima scadenza;  b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non  assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di  cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre ? 31 dicembre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  d)  il  mancato  pagamento  del  secondo  trimestre  (1°  ottobre  ? 31  dicembre)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio ? 31 marzo) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;  f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile ? 30 giugno) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 

2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del  Fondo  di  fine  carriera  relativi  agli  emolumenti  dovuti  in  favore  dei  tesserati,  lavoratori  dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati  dalle disposizioni federali. In particolare:  a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle  precedenti,  ove  non  assolte  prima,  comporta  l’applicazione,  a  carico  della  società  responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di  penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal  Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;  b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non  assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di  cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre ? 31 dicembre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  d)  il  mancato  pagamento  del  secondo  trimestre  (1°  ottobre  ? 31  dicembre)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);  e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio ? 31 marzo) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;  f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile ? 30 giugno) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in  favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con  contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:  a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio ? 31 agosto), e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre ? 31 ottobre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  c)  il  mancato  pagamento  del  secondo  bimestre  (1°  settembre  ? 31  ottobre)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);  d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre ? 31 dicembre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre ? 31 dicembre) e di uno di quelli  precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui  all’art. 8, comma 1, lett. i);  f)  il  mancato  pagamento  del  quarto  bimestre  (1°  gennaio  ? 28/29  febbraio)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della  sanzione  di  cui  all’art.  8,  comma  1,  lett.  g),  a  partire  da  almeno  due  punti  di  penalizzazione in classifica;  g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo ? 30 aprile) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;  h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio ? 30 giugno) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei  contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei  tesserati,  lavoratori  dipendenti  e  collaboratori  addetti  al  settore  sportivo,  con  contratti  ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:  a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio ? 31 agosto), e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica;  b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre ? 31 ottobre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  c)  il  mancato  pagamento  del  secondo  bimestre  (1°  settembre  ? 31  ottobre)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);  d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre ? 31 dicembre) comporta  l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.  g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;  e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre ? 31 dicembre) e di uno di quelli  precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui  all’art. 8, comma 1, lett. i);  f)  il  mancato  pagamento  del  quarto  bimestre  (1°  gennaio  ? 28/29  febbraio)  e  di  quelli  precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile,  della  sanzione  di  cui  all’art.  8,  comma  1,  lett.  g),  a  partire  da  almeno  due  punti  di  penalizzazione in classifica;  g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo ? 30 aprile) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;  h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio ? 30 giugno) e di quelli precedenti, ove  non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione  di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica  da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei
termini  fissati  dalle  disposizioni  di  ammissione  ai  campionati  nazionali  e  regionali  dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.