Art. 34. Codice di giustizia sportiva. Violazione del vincolo di giustizia.

Art. 34 Violazione del vincolo di giustizia. 

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello  Statuto,  ove  pongano  in  essere  comportamenti  comunque  diretti  alla  elusione  o  alla  violazione  del  predetto  obbligo,  incorrono  nell'applicazione  di  sanzioni  non  inferiori:  alla  penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non  inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre  persone fisiche. 

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1,  deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:  a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;  b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;  c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;  d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;  e)  da  euro  10.000,00  ad  euro  50.000,00  per  le  persone  fisiche  appartenenti  alla  Lega  Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;   f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana  Calcio Professionistico;  g)  da  euro  500,00  ad  euro  20.000,00  per  le  persone  fisiche  appartenenti  al  settore  dilettantistico. 

3.  Nel  caso  di  ricorso  all’autorità  giudiziaria  da  parte  di  società  e  tesserati  avverso  provvedimenti  federali  in  materie  riservate  agli  organi  di  giustizia  sportiva  o  devolute  all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.