Art. 36. Codice di giustizia sportiva. Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.

Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.

1.  Ai  calciatori  e  ai  tecnici  responsabili  delle  infrazioni  di  seguito  indicate,  commesse  in  occasione  o  durante  la  gara,  è  inflitta,  salva  l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o  aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei  confronti degli ufficiali di gara;  b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa  nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 
 
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di  seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di  circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:  a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;  b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara  che si concretizza con un contatto fisico.