Art. 36. Codice di giustizia sportiva. Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.
Art. 36 – Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.