Art. 38. Codice di giustizia sportiva. Condotta violenta dei calciatori.

Art. 38 Condotta violenta dei calciatori.

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone  presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze  attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo  determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la  squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.