Art. 39. Codice di giustizia sportiva. Condotta gravemente antisportiva.

Art. 39 Condotta gravemente antisportiva.

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o  durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come  sanzione minima la squalifica per due giornate. 

2.  Ai  tecnici  responsabili  di  condotta  gravemente  antisportiva  commessa  in  occasione  o  durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come  sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 

3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente  antisportiva  commessa  in  occasione  o  durante  la  gara,  è  inflitta,  salva  l'applicazione  di  circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.