Art. 4. Codice di giustizia sportiva. Obbligatorietà delle disposizioni generali.

Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali.

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme  Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi  della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività  sportiva.

  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui  all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a  nessun  effetto.  I  comunicati  ufficiali  si  considerano  conosciuti  a  far  data  dalla  loro  pubblicazione.