Art. 40. Codice di giustizia sportiva. Prescrizione.

Art. 40 Prescrizione.

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:  a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a  realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;  b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto  diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;   c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto  diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;  d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto  diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi. 

2.  L'apertura  di  una  inchiesta,  formalizzata  dalla  Procura  federale  o  da  altro  organismo  federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della  interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la  metà. 

3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a  quella in cui sono maturati. 

4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di  qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza  rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali  qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in  cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.